Vista la gran caciara che si è scatenata sulla riforma dell'art. 416-ter, metto qui un piccolo promemoria, in modo che ognuno si possa fare la sua idea.
Partiamo dalla precedente formulazione dell'art. 416-ter - Scambio elettorale politico-mafioso:
La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.Nella vecchia formulazione, quindi, c'è un doppio richiamo all'art. 416-bis che recita:
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. [...]Veniamo ora alle modifiche approvate oggi in via definitiva.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.[...]
Il 416-ter è oggetto di tentativi di modifica da anni. Se si inserisce "416-ter" nel motore di ricerca del Senato vengono restituiti 691 atti parlamentari. Ci sono proposte di modifica presentate già nel 2001.
La modifica che è stata approvata, invece, ha cominciato il suo iter parlamentare alla Camera il 16 luglio 2013. In quell'occasione fu approvato il seguente testo:
Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altre utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità previste nel primo comma.Questo testo fu approvato anche dal Movimento 5 stelle. L'On. Micillo nell'intervento che ascoltate qui sotto parlò di quel provvedimento addirittura di un esempio di come "lavorare insieme è possibile", seppur rilevando l'auspicio di voler approvare un provvedimento con pene più alte.
Il provvedimento prosegue il suo iter.
Il 28 gennaio 2014 il Senato lo approva con questa formulazione (in neretto le modifiche):
Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo commaIn questa formulazione, quindi, la pena viene fissata "da 7 a 12 anni" (per via del riferimento al 416-bis).
Il 3 aprile la Camera approva il testo modificandolo:
Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate al primo comma.
Lo stesso identico testo viene infine approvato dal Senato oggi, 16 aprile 2014.
Questi i fatti.
Come chiunque può notare, il testo finale del provvedimento è abbastanza simile (uguale nella determinazione delle pene) a quello approvato in prima lettura il 16 luglio 2013, con l'approvazione anche del Movimento 5 Stelle e con la relazione positiva di Micillo.
Come chiunque può notare, il testo finale del provvedimento è abbastanza simile (uguale nella determinazione delle pene) a quello approvato in prima lettura il 16 luglio 2013, con l'approvazione anche del Movimento 5 Stelle e con la relazione positiva di Micillo.
Cambiare idea è certamente lecito, così come è legittimo auspicare pene più severe, ma credo che Grillo dovrebbe spiegare agli italiani, visto che chiama mafiosi quelli che hanno approvato oggi la legge, se anche il Movimento 5 stelle sia stato mafioso il 16 luglio 2013. O, forse, più semplicemente, dovrebbe abbassare i toni e, magari, utilizzare quelli critici ma costruttivi che abbiamo sentito utilizzare da parte di Micillo alla Camera.
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